Paga le spese straordinarie chi riveste la qualifica di condomino al momento della delibera assembleare, salvo diverso accordo fra le parti
Corte di Cassazione n. 11199 del 28.04.2021
“In caso di spese condominiali di carattere straordinario il condominio è legittimato ad agire sia verso il condomino che era proprietario al momento della delibera assembleare che aveva deciso l’esecuzione dei lavori, sia verso il soggetto che ha acquistato l’immobile dal primo, ed è quindi responsabile per le somme dovute per l’anno in corso e per l’anno precedente. Nei rapporti interni tra i due debitori, invece, salvo patto contrario, a sostenere le spese sarà il soggetto proprietario al momento della delibera assembleare“.
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Con questa recente sentenza la Suprema Corte, nel premettere che, nel caso di debiti condominiali relativi alle spese straordinarie, l’ente condominiale può validamente rivolgersi sia nei confronti dell’ex condomino che del nuovo proprietario poiché , ai sensi dell’art. 63, comma 4 disp. att. c.c., «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente», ha chiarito quanto segue:
- quanto ai rapporti con l’ente condominiale, ciò che rileva ai fini della competenza è la data della deliberazione dei lavori e la data di acquisto dell’immobile, non rilevando la data di effettiva esecuzione dei lavori straordinari;
- con riferimento, invece, ai rapporti interni tra i debitori – salvo diverso accordo – il responsabile deve intendersi il soggetto che riveste la qualità di condomino al momento della deliberazione (e non dell’esecuzione) dei lavori.
Da tanto ne deriva che l’ente condominiale è legittimato a richiedere l’intero costo dei lavori straordinari sia all’ex condomino che al nuovo ed ancora che, in caso di pagamento delle spese straordinarie da parte del nuovo proprietario/condomino, quest’ultimo potrà legittimamente esercitare azione di regresso in danno del suo dante causa, ossia l’ex condomino.
La Cassazione, inoltre, nella citata pronuncia, si è soffermata anche sul valore della locuzione “salvo diversi accordi”, chiarendo che l’eventuale diversa pattuizione ha l’effetto di derogare alla disciplina legale e che, pertanto, le parti ben potranno, in fase di trattativa, pattuire che l’onere di sostenere eventuali spese relative ai lavori straordinari, già deliberati, graverà esclusivamente sul nuovo proprietario.