Locazione: la mancanza del certificato di agibilità non costituisce inadempimento del locatore
Cass. 9670 del 26.05.2020
“Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato”
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La Suprema Corte, con questa recente ordinanza, ha escluso la responsabilità del locatore ex art. 1575 c.c.per la mancata consegna del certificato di agibilità al conduttore di un locale commerciale, in assenza di una specifica pattuizione contrattuale al riguardo.
Nel caso di specie, infatti, è emerso che il locatore non avesse assunto alcun obbligo contrattuale a conseguire la relativa autorizzazione amministrativo-urbanistica per l’esercizio dell’attività da svolgere nell’immobile locato ed a consegnarla al conduttore.
Il dictum degli ermellini ha ribadito come la destinazione dell’immobile locato, pure indicata nel contratto, con la connessa necessità che esso sia dotato di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto, “soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione”, non essendo sufficienti la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso né l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore.