La locazione commerciale ai tempi del Covid 19. Risoluzione contrattuale: mancato preavviso.
Trib. Venezia, sez. I, n. 3071 del 14/04/2020
“[…] è necessario concedere l’inibitoria nei confronti della Banca per evitare la rivalsa a mezzo realizzo dei titoli in tempi non favorevoli“.
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Con questa pronuncia, tra le prime sul rapporto locazione – Coronavirus, il Tribunale di Venezia, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal conduttore, ha riconosciuto, seppure solo nella fase cautelare, rilievo alla situazione emergenziale, di fatto ordinando alla banca, nella qualità di fideiussore, di non procedere al versamento delle somme pretese dal locatore per il pagamento delle mensilità a titolo di mancato preavviso a seguito dell’avvenuta risoluzione del contratto esercitata dal conduttore, motivando, fra le altre, che è “opportuno attendere, prima di disporre il prosieguo, lo stato della normativa … visto che essa è in continua evoluzione e segue l’andamento dell’epidemia”.
In punto di fatto, il conduttore ha rappresentato che l’eccezionalità della situazione gli ha impedito di svolgere regolarmente la propria attività imprenditoriale, causando così un totale azzeramento degli incassi a seguito di due eventi straordinari ed imprevedibili ex art. 1467 c.c. succedutisi nel tempo (ovvero il fenomeno dell’acqua alta che ha colpito il centro di Venezia e, a seguire, la pandemia Covid-19), tali da giustificare la risoluzione del contratto di locazione per la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione.
In conclusione, quindi, seppur solo in via cautelare, il Tribunale di Venezia, ordinando al fideiussore di non pagare quanto richiesto dal locatore, ha accertato la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, contestualizzando la vicenda nel momento di grave crisi economica che la società ed il commercio in particolare stanno attraversando, ed ha considerato la gravità dei riflessi che avrebbero potuto prodursi in danno del ricorrente , esercente l’attività in forma di ditta individuale, qualora la banca avesse dato corso al pagamento ed avviato le azioni liquidatorie per recuperare gli importi versati alla parte locatrice.