La locazione ai tempi del Covid-19: l’obbligatorietà del pagamento del canone di locazione
Il Decreto Cura Italia non obbliga il locatore ad accogliere la richiesta di sospensione del pagamento del canone di locazione che dovesse essere avanzata dal conduttore.
L’art. 65 del d.l. n. 18/2020 si limita a riconoscere, in favore del conduttore, un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione versato, nel mese di marzo, per le unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C/1.
Di contro, l’art. 91 del summenzionato decreto – sul quale si fonda la maggior parte delle richieste di sospensione del versamento dei canoni da parte dei conduttori – statuisce che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
La ratio della suindicata disposizione normativa – che richiama gli artt. 1218 e 1223 c.c. – risiede in una valutazione postuma dell’inadempimento del conduttore.
Questa, infatti, non deve essere male interpretata.
Ogni iniziativa unilaterale del conduttore potrebbe, verosimilmente, costituire un inadempimento contrattuale.
Quanto detto non preclude alle parti di concordare, in ragione degli effetti della sospensione dell’attività sul fatturato dell’impresa, sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, rinegoziando modalità e termini contrattuali.
La ricerca di un accordo con il locatore è certamente la soluzione preferibile: la ragionevolezza e la buona fede delle parti interessate possono aiutare a trovare il rimedio che il diritto, allo stato attuale, non offre.