Incasso assegno bancario – Persona diversa dal beneficiario: responsabilità della banca
Cass. sez. Unite n. 12477 del 21.05.2018
“La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso“.
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Nello specifico, la questione di diritto su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi riguarda la corretta interpretazione dell’art. 43 co. 2 l.a., secondo cui “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento“.
A tal riguardo, il Supremo Consesso, nel richiamare la sentenza n. 14712 del 2007, con cui le Sezioni Unite sono già intervenute per comporre un precedente contrasto di giurisprudenza sorto circa la natura contrattuale, extracontrattuale o ex lege della responsabilità derivante dal pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal soggetto prenditore, ha precisato che l’espressione “colui che paga”, deve essere intesa in senso ampio, così da riferirsi non solo alla banca ma anche alla banca negoziatrice, che è l’unica concretamente in grado di operare controlli sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento; pertanto, va riconosciuta la natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto non legittimato.
Elaborando, di talché, suddetti principi, ne deriva che anche la banca negoziatrice risponderà del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, fino a prova contraria.
Pertanto, l’errore commesso nella identificazione del legittimo portatore del titolo integra la responsabilità contrattuale della banca, che è tenuta al risarcimento del danno per colpa lieve, salvo che provi la non imputabilità dell’inadempimento per avere essa stessa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., co. 2.