Il pagamento dell’IMU è a carico del coniuge assegnatario della casa coniugale
Corte di Cassazione n. 6545 del 03.03.2023
“Il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest’ultimo è proprietario dell’intero immobile”
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La Suprema Corte, con questa recente ordinanza, ha fatto chiarezza su un quesito ricorrente e controverso: chi deve versare l’IMU in caso di separazione?
L’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011) prevede che “l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
Affinché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in oggetto, «è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o ad un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge.
Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
Ed invero, l’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con tale norma il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, sicché l’imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale.