Circolazione stradale – autovelox- rilevazione su corsia opposta al senso di marcia – illegittimità
Cass. n. 23726 del 1.10.2018
“Qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox (appositamente omologato e sottoposto alla necessaria taratura) lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato art. 4 del D.L. n. 121/2002, diventa, conseguentemente, obbligatorio – in funzione della legittimità della complessiva attività di accertamento delle indicate violazioni amministrative – che l’ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti (circa la preventiva segnalazione dell’installazione dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia), anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento”.
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La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul tema assai dibattuto della “legittima installazione di autovelox”.
Effettuando un’ampia ricostruzione delle disposizioni normative vigenti in materia, i Giudici di Legittimità, nell’evidenziare una serie di oneri cui l’amministrazione comunale è tenuta, hanno rilevato come, al fine di considerare correttamente installata detta apparecchiatura, è necessario rispettare specifici criteri.
Premettendo che il legittimo compimento delle rilevazioni di velocità dei veicoli impone che il Comune segnali adeguatamente e preventivamente la presenza di autovelox, il Collegio ha ritenuto illegittimo il suo posizionamento sul lato della carreggiata opposto al percorso senso di marcia rispetto a quello per il quale era stata emanata l’autorizzazione prefettizia all’installazione di cui all’art.4 del d.l. 121/2002.
Pertanto, qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia, ed invece l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato su quello contrapposto, ne consegue che – difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo – il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 C.d.s. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”.