Azione di garanzia per vizi dell’immobile ristrutturato – Risarcimento Danni
Tribunale di Milano, sez. VII, n. 10386 del 14.10.2018
“Ai sensi dell’art. 1669 c.c., dal momento del compimento dell’opera decorre il termine decennale entro il quale devono manifestarsi i vizi, dalla cui scoperta decorre il termine di un anno dalla denuncia, termine interdipendente rispetto a quello successivo, pure annuale, di prescrizione dell’azione”
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Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, ritenendo – in tema di contratto d’appalto – applicabile l’art. 1669 c.c. anche alle opere di ristrutturazione edilizia (e, in più generale, agli interventi manutentivi su immobili preesistenti che presentino «gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene»), ha precisato che, dal momento del compimento dell’opera, la suindicata norma «fa decorrere il termine decennale entro il quale devono manifestarsi i vizi, dalla cui scoperta decorre il termine di un anno dalla denuncia, termine interdipendente rispetto a quello successivo, pure annuale, di prescrizione dell’azione».
Da tanto ne consegue che, trattandosi di termini interdipendenti, laddove anche uno solo di essi non venga rispettato, la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere.