Autonomia del verbale di omessa comunicazione dei dati del conducente
Cass. n. 8479 del 5 maggio 2020
“In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 quarto periodo del codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta, in attesa della definizione della contestazione dell’illecito, ne consegue che la sanzione di cui all’art. 180 comma 8 del Codice della Strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali“.
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Con questa recente pronuncia, la Suprema Corte ha voluto rimarcare il carattere del tutto autonomo del verbale con cui si contesta la violazione dei dettati normativi del Codice della Strada rispetto a quello di omessa comunicazione dei dati del conducente.
Ed invero, allorquando venga notificata una sanzione per violazione del limite di velocità, è necessario comunicare le generalità del conducente ed il numero della patente entro il termine perentorio di sessante giorni che decorre, non già dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito, bensì dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che questi sia tenuto a soprassedere in attesa della definizione del giudizio.
E tanto perché trattasi di una ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto alla effettiva commissione di un precedente illecito.