Assegno di mantenimento: l’obbligo di mantenere il figlio naturale decorre dalla cessazione della coabitazione
Corte di Cassazione n. 8816 del 12.05.2020
«La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se questa è successiva – dalla effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto”.
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Con questa recente sentenza la Suprema Corte, nel premettere che la decisione del Tribunale per i minorenni sull’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario non ha effetto costitutivi ma solo dichiarativi di un diritto direttamente connesso allo stato genitoriale, ha espressamente statuito che l’obbligazione di mantenimento del figlio naturale si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del bambino. Dunque, se i genitori cessano la convivenza, l’obbligo del genitore non collocatario/affidatario decorre dalla effettiva cessazione della coabitazione e non dalla proposizione della domanda giudiziale (se successiva).