Caduta nella buca stradale: fatta eccezione per il caso fortuito, il pedone ha sempre ragione
Corte di Cassazione n. 36901 del 16.12.2022
“Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall’art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno; in difetto, tale condotta potrà – eventualmente – assumere rilevanza ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento”
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Il susseguirsi di numerose pronunce, fra loro difformi e senza un vero criterio da seguire, sul tema della responsabilità del pedone disattento per la caduta nella buca stradale, necessitava di un intervento chiarificatore da parte della Suprema Corte.
L’ordinanza in commento, nell’escludere di poter individuare, con un certo automatismo, il caso fortuito nella condotta disattenta del pedone e nel puntualizzare che, in ai sensi dell’articolo 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, ha evidenziato che grava sul custode (a titolo esemplificativo sull’ente comunale) l’onere di provare la ricorrenza del caso fortuito.
Nell’ottica della previsione dell’articolo 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un mero accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa) senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
La caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale non può rientrare nel paradigma della imprevedibilità (rientrando nel fatto notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e della non prevenibilità (sussistendo, di norma la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente).
Pertanto, si deve ritenere che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c., ma al più tale condotta potrà assumere, eventualmente, rilevanza ai sensi dell’art. 1227 c.c., ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento.