La convivenza dell’ex coniuge con un terzo, anche se stabile, non comporta la perdita automatica dell’assegno divorzile
Corte di Cassazione n. 5510 del 22.02.2023
“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa”
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La Suprema Corte con questa recente pronuncia richiama un precedente orientamento secondo cui il diritto all’assegno di divorzio non viene automaticamente meno se chi lo chiede ha instaurato una convivenza more uxorio con un’altra persona poiché essa, avendo natura intrinsecamente precaria, non fa sorgere obblighi di mantenimento e non presenta quella stabilità giuridica, propria del matrimonio, che giustifica la definitiva cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.
I Giudici di legittimità sono giunti a sostenere che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio fa venir meno il diritto all’assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all’assegno.
L’ordinanza in commento ha, di fatto, escluso ogni automatismo tra instaurazione di un nuovo progetto di vita intrapreso con il terzo dall’ex coniuge e perdita dell’assegno divorzile.
L’assegno potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purché, al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, si sommi il comprovato emergere di un contributo, dato durante la relazione dal coniuge economicamente più debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell’altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla perdita automatica del diritto.