Riduzione dell’assegno divorzile in caso di incremento reddituale dell’ex coniuge
Cass. n. 7230 del 13.03.2020
“La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni”
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La Corte di Cassazione è tornata, ancora una volta, ad occuparsi del tanto dibattuto tema dei rapporti economici fra gli ex coniugi e, nel dettaglio, delle varie circostanze fattuali che legittimano la riduzione dell’assegno divorzile.
Nel richiamare l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice della Corte d’Appello, il Giudice di Legittimità ha ribadito come l’incremento reddituale dell’ex coniuge, a seguito della mutata posizione lavorativa, giustifica una ragionevole diminuzione dell’importo stabilito in primo grado a titolo di assegno di mantenimento.
E tanto perché nella determinazione dell’emolumento occorre prendere in considerazione la situazione economica delle parti unitamente ad eventuali fatti sopravvenuti che, ove tralasciati, determinerebbero una evidente sproporzione delle posizioni patrimoniali, come nel caso di specie.
Concludendo, la Suprema Corte, confermando il percorso giurisprudenziale già tracciato in precedenza, ha ribadito che i provvedimenti che regolano i rapporti economici degli ex coniugi, successivamente alla separazione e al divorzio, possono essere sempre modificati in presenza di variazioni reddituali degli stessi.