Licenziamento del dipendente – Giusta causa
Cass. n. 28927 del 08.11.2019
“In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti ed a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza”
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La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un ricorso promosso da un dipendente dell’INPS, colpevole di avere alterato i dati di alcune pratiche di ricongiunzione di periodi assicurativi e riscatti di periodi di laurea, il quale si doleva della violazione del principio di proporzionalità tra inadempimento e sanzione disciplinare ad esso conseguente, attribuendo le proprie condotte a meri errori materiali dovuti ad una erronea interpretazione della normativa di riferimento – ha statuito che il lavoratore era tenuto al rispetto della generale ordinaria diligenza che, nella specie non era ravvisabile «attesa la valutazione complessiva dei fatti tutti univocamente indirizzati a un agire contrario al dato normativo», tanto più alla luce della «pluriennale esperienza professionale e la non giovane età del (ricorrente) che non consentivano di considerarlo alla stregua di un inesperto impiegato», precisando, da ultimo, che l’onere di generale ordinaria diligenza poteva ben essere assolto sia con il confronto con i colleghi, sia mediante adempimenti istruttori integrativi, anche rivolgendosi agli interessati, al fine di colmare la mancanza di quei dati certi.