Prima casa: il mancato trasferimento della residenza nei termini di legge per causa di forza maggiore
Cass. n. 28838 del 08.11.2019
“Per la fruizione dei benefici “prima casa”, nel caso di acquisto di immobile in altro Comune, è necessario che il compratore vi trasferisca la residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, salvo eventi dovuti a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto”
________________
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, nel confermare che il compratore, al fine di poter fruire dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa , deve trasferire la residenza – rilevante per il godimento dell’agevolazione – entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, ha precisato che si deve tenere comunque conto di eventuali ostacoli imprevedibili e sopravvenuti alla data di acquisto.
Ed invero, il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto, ovvero ad un evento non prevedibile, «che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto».
Sulla base di tali premesse ha cassato la pronuncia della CTR che ha riconosciuto l’esimente della forza maggiore nel fatto costituito dal rigetto del cambio di residenza da parte del Comune (constatato lo stato di inabilità per mancato completamento dell’immobile acquistato) poiché tale situazione non integra le caratteristiche della forza maggiore.