Pacchetto all inclusive – malattia del turista: risoluzione del contratto
Cass. n. 18047 del 10.07.2018
“Se, dopo aver acquistato un pacchetto turistico “all inclusive”, l’acquirente si ammala al punto da non poter più partire, è legittima la sua richiesta di restituzione della somma versata al tour operator, anche nel caso in cui i contraenti non abbiano stipulato alcuna polizza a copertura degli eventi imprevedibili”
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La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha statuito la piena applicabilità dell’art. 1463 c.c.. Pertanto, il contratto di viaggio “tutto compreso” è risolto allorché, per un evento grave ed imprevisto, come una malattia, non possa darsi luogo all’attuazione della causa concreta allo stesso sottesa.
La fattispecie viene inquadrata nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.
La Corte ha, altresì, chiarito che la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, vale a dire sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori. Ne deriva che deve escludersi la validità dell’assunto per cui l’impossibilità sopravvenuta debba essere necessariamente ricollegata al fatto di un terzo.