Risarcimento danni a seguito di infortunio in itinere Indennità Inail – Divieto di cumulo
Cass. sez. Unite n. 12566 del 22.05.2018
“La rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto all’infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio”.
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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza in commento, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo alla (dibattuta) questione se dall’ammontare del danno risarcibile vada o meno scomputata la rendita riconosciuta dall’Inail.
E’ stato chiarito, infatti, che costituendo, la rendita Inail, una prestazione economica a contenuto indennitario – erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro – il relativo importo deve essere detratto dall’ammontare complessivo dovuto dal responsabile del sinistro a titolo di risarcimento danni.
Mancando tale detrazione, invece, il lavoratore infortunato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto poiché cumulerebbe, per il medesimo pregiudizio subito, la somma già riscossa, a titolo di rendita assicurativa, con l’intero importo del risarcimento danno dovutogli dal terzo responsabile del sinistro.