Separazione: Assegno di mantenimento – Colpevole stato di disoccupazione dell’ex coniuge
Cass. n. 6886 del 20.03.2018
“Se è vero che nella separazione personale i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l’incolpevolezza del coniuge richiedente, quando – come nella specie – sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale”
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La Suprema Corte ha statuito che, pur a fronte di un evidente divario tra le capacità economiche degli ex coniugi, qualora lo stato di disoccupazione di uno di essi non sia “incolpevole”, non sussiste alcun obbligo di mantenimento.
Ed invero, secondo il Giudice di Legittimità, allorquando l’ex coniuge assertivamente debole non dimostri di essersi adoperato nella ricerca concreta di una attività lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini – soprattutto se di giovane età, professionalmente qualificato e privo di patologie psicofisiche invalidanti – non può porsi a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.